Compliance è il termine che definisce l’aderenza dell’organizzazione, dei processi e delle attività di impresa alle norme aventi valore o forza di legge, alle regolamentazioni ed alle prescrizioni di autoregolamentazione rivolte ai diversi settori in cui l’impresa stessa opera nelle sue differenti forme ed organizzazioni.
Perciò, in ragione dell’oggetto di disciplina normativa o regolamentare, la compliance sarà amministrativa, contabile, fiscale, in materia di sicurezza sul lavoro od ambientale, fiscale, ovvero “soltanto” organizzativa, esprimendo un sistema di cui l’impresa si dota, volontaristicamente, in funzione di obiettivi prefissati o considerati da prescrizioni di legge e/o di autoregolamentazione o per beneficiare di esenzioni (di responsabilità) o vantaggi che la legge stessa consente, come nel caso de:
- l’art. 2086 comma 2 del codice civile (introdotto dall’art. 375, comma 2, del d.l.vo n. 14/2019, il c.d. «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», ed il cui riferimento è contenuto nell’art. 3 di detto Codice) che impone all’imprenditore, che operi in forma società o collettiva, “…il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa...”, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative: nella Relazione illustrativa al «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» si è dato conto, ad esempio, come studi empirici avessero evidenziato una generale renitenza delle imprese italiane a promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce per una serie di fattori in grado di ridurne la competitività (sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine);
- il c.d. “Modello 231”: il d.l.vo n. 231/2001 (“Decreto 231”) ha infatti introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti (ove per “enti” si intendono le società commerciali di capitali e di persone) e le associazioni, anche prive di personalità giuridica; la responsabilità amministrativa dell’ente:
(i) deriva dal compimento di determinati reati, elencati dallo stesso Decreto 231, da parte di persone fisiche che (a) rivestano nell’ente o per l’ente od esercitino in via di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o che (b) siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
(ii) se tali reati siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso; l’addebito di responsabilità amministrativa (pecuniaria e interdittiva) all’ente non si fonda su un’estensione della responsabilità individuale al soggetto collettivo, ma “deriva dalla valutazione sulla bontà del modello organizzativo di prevenzione degli illeciti di cui si è dotato: l’ente che si dota di modelli organizzativi idonei e tendenzialmente efficaci potrebbe, pertanto, andare esente da responsabilità ex L. n. 231 del 2001, pur se un reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, con prevedibile effetto virtuoso anche rispetto all’incentivazione dell’adozione di modelli di compliance aziendale” (Cass. pen., Sez. V, Sent., 19/05/2023, n. 21640); - il modello organizzativo di cui all’art. 30 del d.l.vo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Tax Control Framework (TCF), ossia – come da “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema” in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del d.l.vo 5 agosto 2015 n. 128, approvate con provvedimento dell’A.E. del 10.01.2025 prot. n. 5320/2025 – l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali (e dunque un modello organizzativo) volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell’impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento.
Il professionista operante con/per Totex in ambito “compliance” è Emiliano Cardenà, in collaborazione – di volta in volta – con gli Of-Counsel esperti nelle materie regolanti il target della specifica esigenza di “conformità”.

